REACH: normativa relativa alle sostanze chimiche in vigore dal 1° giugno 2007
Il Regolamento REACH prevede, tra l’altro, la distinzione tra la fabbricazione, l’utilizzo (lavorazione) e la distribuzione di sostanze chimiche. Per la Synflex, in quanto distributrice di tali sostanze, non sussiste obbligo di registrazione. Ciò nonostante ci adopereremo affinché i nostri fornitori ottemperino al loro obbligo di diligenza in relazione alle disposizioni REACH.
Per Voi, quali Clienti Synflex, il regolamento ha rilevanza come di seguito specificato. Se siete:
Utilizzatori
In quanto utilizzatori di sostanze chimiche all’interno dell’UE, è in genere sufficiente verificare che l’uso che Voi fate delle sostanze sia incluso nelle schede di dati di sicurezza e negli scenari di esposizione. Provvederemo a metterli a Vostra disposizione a ogni fornitura di merci. In caso di necessità, essi possono essere anche richiesti direttamente alla Synflex.
Dovrete altresì verificare se sono osservate le misure di minimizzazione dei rischi specificate nelle schede di sicurezza.
Qualora una delle condizioni sopra citate non sia soddisfatta, Vi preghiamo di mettervi in contatto con noi.
Distributori
Se siete distributori di sostanze chimiche, non è necessaria la registrazione di tali prodotti a cura della Vostra impresa. Siete tuttavia tenuti ad adempiere all’obbligo di fornire informazioni all’interno della catena di approvvigionamento (vedi Regolamento REACH artt. 31 – 36).
Avete altre domande?
I nostri interlocutori di riferimento saranno lieti di fornirVi aiuto.